25.01.2008 - Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 278/2008, ha stabilito per il licenziamento per superamento del periodo di comporto non risulta necessaria nessuna contestazione e non sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Precisa infatti la Corte che tale recesso non ha natura disciplinare e di conseguenza l'art. 2110 c.c. permette all'imprenditore di recedere per protrazione della malattia.