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06.01.2008 - Le nuove regole per l'accesso all'autotrasporto
Accesso al mercato

Con la circolare n. 1/2008 del 29 gennaio 2008, il Dipartimento Trasporti Terrestri ha comunicato le disposizioni attuative del nuovo regime per l’accesso al mercato dell’autotrasporto, introdotto dalla legge finanziaria (art. 2, comma 227, legge 244/2007), che si applica alle imprese che intendono esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi dal 1° gennaio 2008 con autoveicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate.

Al riguardo va subito evidenziato che il nuovo regime non riguarda le imprese già operanti al 31.12.2007, in base ad una regolare iscrizione all’albo senza limitazioni di esercizio, nonché quelle ad esse subentrate a patto che tale subentro sia avvenuto sempre entro il 31 dicembre scorso.

In secondo luogo, nel confermare che la disposizione in esame si applica alle imprese nuove di autotrasporto, si chiarisce che essa produce effetti verso le aziende già esercenti con iscrizione limitata, con le modalità di attuazione chiarite nella nota del Ministero, che peraltro contiene disposizioni per la disciplina della fase transitoria intercorsa prima della circolare in commento.

IMPRESE NUOVE

Per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi dal 1° gennaio 2008, il nuovo regime prevede, oltre al fatto di dover dimostrare i tre requisiti per l’accesso alla professione ed all’iscrizione all’albo, l’obbligo di effettuare l’accesso al mercato attraverso una delle tre seguenti modalità:

1. cessione d’azienda, cioè l’acquisizione per cessione di altra azienda “che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi”. In proposito la nota ministeriale specifica che:

a. l’atto di cessione, debitamente registrato, va comprovato con l’originale o una copia conforme;

b. se l’azienda che viene acquisita poteva esercitare solamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate (ancorché fino a 3,5 ton. di portata o 6 ton. di massa complessiva) e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami, la nuova impresa acquirente potrà esercitare esclusivamente con tutte le stesse tipologie di autoveicoli;

c. se l’azienda che viene acquisita non aveva limitazioni di esercizio, la nuova impresa potrà esercitare l’attività con qualsiasi tipologia di autoveicolo;

d. la vecchia impresa ceduta si deve cancellare dall’albo

e. sono equiparate all’atto di cessione – consentendo quindi un regolare accesso al mercato - le operazioni di fusione, trasformazione e conferimento previste dall’articolo 15 della legge 298/74.

Questi tipo di accesso al mercato è del tutto identico a quello già in vigore fino al 31 dicembre 2007;

2. cessione di parco veicolare che - diversamente dal passato - deve essere composto da autoveicoli di categoria ecologica non inferiore all’euro 3, da altra impresa che cessi l’attività e si cancelli. Al riguardo la circolare ministeriale precisa che:

a. la cessione parco va comprovata con un estratto cronologico o una copia del certificato di proprietà (CdP), dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente;

b. la nuova impresa acquirente non potrà esercitare l’attività di autotrasporto con autoveicoli di categoria inferiore ad euro 3;

3. per ingresso diretto al mercato, possibile quando l’impresa acquisisca ed immatricoli, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 ed aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate. In merito a questa nuova forma di accesso – inesistente fino allo scorso 31 dicembre – il Dipartimento Trasporti Terrestri specifica che:

a) per “acquisizione” di autoveicoli o complessi veicolari, si intende la presa in disponibilità di detti veicoli da parte dell’impresa di autotrasporto in una delle seguenti forme: acquisto in proprietà; acquisto con patto di riservato dominio; leasing o usufrutto;

b) per “immatricolato” s’intende l’immissione in circolazione tanto di un veicolo nuovo, quanto di un usato, purché nel rispetto della categoria euro 3;

c) per il computo delle 80 tonnellate, richieste dalla norma, viene chiarito che:

i. nel caso di autoveicoli isolati con capacità di carico, si prendono in esame le tonnellate della massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione;

ii. “nel caso di autoveicoli atti al traino”, rileva “la massa legale del complesso che l’autoveicolo trainante è atto a formare risultante dalla carta di circolazione, a condizione dell’effettiva disponibilità di un veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) in regola per la circolazione, senza computare la massa complessiva di eventuali rimorchi o semirimorchi ulteriori in disponibilità dell’impresa” (ad es. nel caso l’impresa abbia acquisito un trattore e quattro semirimorchi di massima portata, si calcolano solo 44 tonnellate, relative alla massa legale che il complesso autoarticolato è atto a formare, e non si calcolano le tonnellate di massa complessiva degli altri 3 semirimorchi acquisiti dall’impresa). Nel caso che il complesso di cui sopra sia un autoarticolato, si possono prendere in considerazione le masse complessive di ulteriori trattori, cui non corrisponda la disponibilità di un semirimorchio ”. Di questi ulteriori trattori, il valore da prendere in considerazione non è la tara del veicolo, ma la massa complessiva annotata nel campo F2 della carta di circolazione di detto veicolo;

d) i requisiti di accesso richiesti dalla nuova disposizione debbono essere mantenuti dall’impresa durante tutta la sua attività. Pertanto – chiarisce espressamente la circolare ministeriale – “le imprese che si avvalgono di questa alternativa debbono continuare ad esercitare con autoveicoli appartenenti alla categoria euro 3 o superiore, e con massa totale non inferiore a 80 tonnellate, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l’incendio o distruzione autoveicolo”;

e) l’accesso al mercato in forma associata è possibile per cooperative a proprietà divisa e consorzi iscritti nella relativa sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori. “In tale ipotesi – continua la nota ministeriale - le imprese consociate possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate.

Qualora una delle imprese consociate receda dal consorzio o dalla cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole previste dall’art. 2, comma 227 della legge n. 244/2007”.

IMPRESE GIA’ ISCRITTE CON LIMITAZIONI

Alle imprese già esistenti ed in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 – precisa la circolare - continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale data (con espresso riferimento alla nota ministeriale n. 24, prot. n. 1825 del 19 luglio 2001). Pertanto, un’impresa che al 31.12.2007 poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, potrà continuare ad immettere in circolazione esclusivamente le menzionate tipologie di veicoli.

Qualora la medesima impresa intenda esercitare con diverse tipologie di veicoli (di massa superiore a 11,5 tonnellate, ecc…) dovrà accedere al mercato secondo una delle tre modalità indicate per le imprese nuove.

Riguardo all’esercizio dell’attività con limitazioni, si fa notare espressamente che, a differenza del passato, le imprese nuove non sono più libere di immatricolare alcune tipologie di veicoli specifici o di portata limitata (indicati nel precedente capoverso), ma sono ora costrette – a causa della fine del regime transitorio, limitato al 31.12.2007 dall’art. 22, del D.Lgv. 395/2000, e dal dettato della nuova disposizione – ad effettuare l’accesso con una delle tre forma appena viste.

FASE TRANSITORIA

Per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime d’ingresso al mercato, la circolare detta alcune disposizioni transitorie:

- alle imprese che hanno acquisito un parco veicolare, con atto formalizzato entro il 31 dicembre 2007, si applicano le previgenti disposizioni (e quindi non si applica la limitazione relativa alla categoria ecologica dei veicoli);

- le imprese che hanno acquisito o commissionato autoveicoli isolati “70/115” o autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, di rifiuti con compattatore e o di liquami, tra il 1° ed il 29 gennaio 2008 (data di emanazione della circolare), possono esercitare l’attività con i citati veicoli, a condizione che effettuino entro il 31.12.2008 (cioè un anno dall’entrata in vigore del nuovo regime) l’accesso al mercato secondo una delle tre forme sopra illustrate.