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03.03.2008 - Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (decreto milleproroghe)
DECRETO MILLEPROROGHE
E’ stata pubblicata nella G.U. n. 51 del 29/02/2008 ed è entrata in vigore il 01/03/2008 la Legge di conversione (Legge 31/2008) del Decreto Legge 248/2007 (c.d decreto milleproroghe).

Di seguito riportiamo le più rilevanti disposizioni in materia fiscale, di lavoro e di previdenza.

Pensioni di vecchiaia

L’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 (divieto di licenziamento) nei confronti dei lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 4, comma 2, della Legge 108/1990 (“over” 60, in possesso dei requisiti pensionistici), è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante. Pertanto chi matura i requisiti pensionistici di vecchiaia potrà restare al lavoro fino alla decorrenza del trattamento pensionistico stesso.

Sanzioni sul lavoro nero

Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi per l’impiego di lavoratori in nero, relativi a violazioni constatate fino al 31/12/2002, è prorogato fino al 30 giugno 2008.

Emersione dal lavoro nero

Viene spostato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria già fissato al 30 settembre u.s.. In sostanza, si tratta di una proroga delle procedure di emersione dal nero rispetto alle quali, al momento, le indicazioni amministrative sono contenute in una circolare dell’INPS (n. 116/2007), in un messaggio dello stesso Istituto del mese di novembre 2007 ed in una nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la quale si ribadisce che l’istanza di regolarizzazione non può assolutamente riguardare lavoratori “già emersi”, ossia prestatori d’opera per i quali sia stata già effettuata la comunicazione di assunzione o la registrazione sui libri obbligatori, prima dell’accordo sindacale. I termini e le modalità sono rimaste le stesse: l’attività istruttoria delle pratiche è dell’INPS, l’accoglimento è un atto sottoscritto dai direttori provinciali del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o degli altri Enti previdenziali interessati. La regolarizzazione (cui è propedeutico un accordo sindacale con la propria struttura sindacale interna o, in mancanza con le OOSS territoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale), oltre alla assunzione in pianta stabile dei lavoratori “emersi” con un contratto di almeno due anni, comporta il versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto per contributi e premi relativi al periodo precedente, senza alcun addebito ai lavoratori.

L’accesso alla procedura oltre che spontaneo è permesso ai datori di lavoro che risultino destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

Stabilizzazione delle collaborazioni a progetto

Viene prorogato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione dei lavoratori a progetto. La procedura (con accordo sindacale propedeutico) è rimasta la stessa già prevista dalla Legge 296/2006 e i lavoratori dovranno godere di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno due anni. Il contributo straordinario da versare alla gestione separata è pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione a progetto. E’ opportuno ricordare come nel frattempo il Ministero del Lavoro, (circolare n. 4/2008), intenda combattere con maggior vigore i fenomeni elusivi legati ad una errata utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

Trattamento economico dei soci lavoratori di cooperative

Le cooperative che svolgono attività in settori ove sono presenti più contratti collettivi di lavoro, devono applicare ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Cambio di appalto nei servizi

L’impresa che cessa l’appalto non è tenuta a dare corso alla procedura di mobilità (art. 24 della Legge 223/1991) se i lavoratori vengono assunti dall’impresa subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai CCNL stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modello 770 semplificato

E’ stato fissato al 31 maggio 2008 il termine per la presentazione del Modello 770 semplificato.

Modifiche alla normativa sui crediti d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno

Sono state introdotte alcune modifiche al comma 539 dell’art. 2 Legge 244/2007, finalizzate a meglio identificare le lavoratrici rientranti nella definizione di “svantaggiate”. E’ stato, inoltre affermato che “il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002.