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11.07.2008 - Credito di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate
Con Circolare 10 luglio 2008, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, di cui ai commi 539-548, art. 2, Finanziaria 2008.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i "datori di lavoro" che possono beneficiare dell'agevolazione sono, in generale, tutti i soggetti che "in base alla vigente normativa sul lavoro" rivestono tale qualifica e pertanto anche liberi professionisti, persone fisiche non sostituti, nonché condomini.

Diversamente, non possono fruire del credito di imposta i soggetti operanti nel settore della costruzione navale e dell'industria carboniera. I soggetti operanti nel settore trasporti possono beneficiare del credito d'imposta in esame per l'assunzione a tempo indeterminato dei portatori di handicap e delle lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.

Sono inoltre affrontate le seguenti altre tematiche: condizioni di ammissibilità e determinazione del credito di imposta, rispetto dei massimali, cumulo con altri aiuti, cause di decadenza, utilizzo e rilevanza del credito d'imposta, etc