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18.12.2008 - Bonus straordinario per famiglie a basso reddito
Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

lavoro dipendente;
pensione;
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1:
diversi (di cui all’art. 67, c. 1):
fondiari (di cui all'art. 25), per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.

Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, nonché i figli e gli altri familiari di cui all'art. 12 del T.U.I.R.

Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti previsti (salvo, in alternativa, la facoltà di richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008):


Reddito complessivo del nucleo familiare Importo beneficio



Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro Euro 200
Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 300
Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 450
Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 500
Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 600
Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro Euro 1.000
Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro Euro 1.000

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti.


Richiesta del bonus per via telematica all’Agenzia delle Entrate


Domanda con riferimento ai dati 2007

La richiesta è presentata entro il 31.01.2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.03.2009, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

Nel caso di richiesta presentata attraverso i sostituti d’imposta, questi trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.04.2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute fornendo comunicazioni dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di erogazione.

Domanda con riferimento ai dati 2008

La richiesta è presentata entro il 31.03.2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.06.2009, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

Nel caso di richiesta presentata attraverso i sostituti d’imposta, questi trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.06.2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute fornendo comunicazioni dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di erogazione.

Erogazione da parte dei sostituti di imposta

I sostituti d'imposta ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, entro il mese di febbraio 2009, in relazione ai dati autocertificati, per le domande con riferimento ai dati 2007.

I sostituti d'imposta ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, entro il mese di aprile 2009, in relazione ai dati autocertificati. per le domande con riferimento ai dati 2008.

Controlli

I sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per 3 anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell'Amministrazione finanziaria

I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.