Torna alle News


Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\show_news.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\show_news.php on line 57

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\inc\shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\inc\shows.inc.php on line 23

12_2012 - Ma che cosa è l'Aspi?
Ma che cosa è l'Aspi?
L'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) è il nuovo trattamento contro la disoccupazione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, sostituendo l'indennità di disoccupazione e, con gradualità fino al 2017, anche quello di mobilità. La nuova Aspi, dunque, servirà per garantire ai lavoratori un'indennità mensile in caso di disoccupazione involontaria (resta infatti invariato il caso in cui il lavoratore si dimetta: non è prevista alcuna erogazione di trattamento di disoccupazione). L'Aspi, poi, si applica a tutti i lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata e con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali è previsto il mantenimento della specifica regolamentazione).
Per poter beneficiare dell'trattamento Aspi servono alcuni requisiti: i lavoratori devono poter dimostrare di possedere almeno due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione accreditata nell'ultimo biennio. Il trattamento parte dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda e sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2013, l'importo mensile di 1.180 euro (tetto annualmente rivalutato), a cui si aggiunge il 25% per la parte di retribuzione mensile eccedente il predetto importo. E' comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente è pari a 1.119,32 euro (valore anno 2012). In altri termini, l'importo si calcola sulla base della retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Tale importo viene dapprima suddiviso per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33. L'indennità subirà una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. All'Aspi non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per le prestazioni di sostegno al reddito pari almeno all'80% della retribuzione.
Come si ottiene il trattamento Aspi? Il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza ed esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Inps entro il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Ovviamente la erogazione dell'indennità richiede il permanere della condizione di disoccupazione. La nuova norma, poi, prevede un periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, nel corso del quale la durata del sussidio dipenderà dall'anzianità effettiva maturata dal singolo lavoratore.

Solo dal 1°gennaio 2016 i meccanismi dell'ASPI entreranno a pieno regime così saranno operativi altri aspetti: in caso di perdita occupazionale di lavoratori fino ai 55 anni di età, l'Aspi sarà riconosciuta per un massimo di 12 mesi; in caso di perdita occupazionale di lavoratori di età superiore ai 55 anni di età, l'Aspi sarà riconosciuta per un massimo di 18 mesi (settimane di contribuzione nel biennio precedenti permettendo).

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato (sembra a prescindere dalla tipologia di rapporto), l'Aspi viene sospesa d'ufficio (sulla base delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego) fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l'indennità riprende a decorrere dal momento della sospensione.
Non si può più accedere al trattamento Aspi in questi casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la necessaria comunicazione all'Inps; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi. È stata però introdotta una disposizione che prevede, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la facoltà, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'Aspi, di richiedere la liquidazione degli importi del trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, nel caso in cui lo stesso intraprenda un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.